IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) » e, in particolare, l'articolo  3,  comma  6,  che
prevede,  entro  il   31   dicembre   2022,   l'aggiornamento   delle
disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nel  rispetto  delle   misure
introdotte dal medesimo articolo 3 e  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi ivi stabiliti; 
  Visto, altresi', l'articolo 5 del decreto-legge n. 36 del 2022,  il
quale stabilisce che, al  fine  di  dare  effettiva  applicazione  al
principio della parita' di genere nell'organizzazione e gestione  del
rapporto di lavoro, le amministrazioni adottino misure attributive di
vantaggi specifici ovvero che evitino o  compensino  svantaggi  nelle
carriere al genere meno  rappresentato,  nonche'  che  i  criteri  di
discriminazione positiva debbano essere proporzionati allo  scopo  da
perseguire ed adottati a parita'  di  qualifica  da  ricoprire  e  di
punteggio conseguito nelle prove concorsuali; 
  Vista  la  legge  28  febbraio  1987,   n.   56,   recante   «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'articolo 16, concernente
la disciplina dei concorsi presso le pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter
e 35-quater; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»  e,  in  particolare,  l'articolo   247,   concernente   la
semplificazione e lo svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis,  concernente
le modalita' di svolgimento delle prove da  parte  dei  soggetti  con
disturbi specifici di apprendimento e le misure che  i  bandi  devono
contenere a pena di nullita' dei concorsi pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  concernente  «Regolamento  recante  norme   sull'accesso   agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 ottobre 2022; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di  Conferenza  unificata  nella
riunione del 30 novembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio  2023
e del 4 aprile 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                        9 maggio 1994, n. 487 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.
487, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Modalita' di  accesso).  -  1.  L'assunzione  a  tempo
determinato e indeterminato nelle amministrazioni  pubbliche  avviene
mediante concorsi pubblici, orientati alla massima  partecipazione  e
alla individuazione delle competenze  qualificate,  che  si  svolgono
secondo le modalita' definite nel presente regolamento, nel  rispetto
delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli  35,  35-ter  e
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      2. L'amministrazione che indice  il  concorso  adotta,  tra  le
seguenti, la tipologia selettiva  piu'  funzionale  alla  natura  dei
profili professionali richiesti nel bando di concorso: 
        a) concorso per esami; 
        b) concorso per titoli ed esami; 
        c) corso-concorso. 
      3.  Il  concorso  pubblico  si  svolge  con  modalita'  che  ne
garantiscano   l'imparzialita',   l'efficienza,    l'efficacia    nel
soddisfare  i  fabbisogni  dell'amministrazione   reclutante   e   la
celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio  di
sistemi  automatizzati  diretti   anche   a   realizzare   forme   di
preselezione   e   a   selezioni   decentrate   per    circoscrizione
territoriali. 
      4. Per  le  aree  o  categorie  per  l'accesso  alle  quali  e'
richiesto   il   solo   requisito   dell'assolvimento    dell'obbligo
scolastico,  fatti  salvi  gli  eventuali  ulteriori  requisiti   per
specifiche  professionalita',  si  procede  mediante   avviamento   a
selezione  degli  iscritti  negli  elenchi  tenuti  dai  centri   per
l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto  dalla
normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso. 
      5. Ferma restando la possibilita' di ricorrere  alla  procedura
di cui  all'articolo  11  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  le
assunzioni obbligatorie  dei  soggetti  ivi  indicati  avvengono  per
chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della vigente normativa, previa verifica della  compatibilita'  della
invalidita' con le mansioni da svolgere. 
      6. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi
1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  restano
salve  le  disposizioni  previste  dai  rispettivi  ordinamenti.   Le
disposizioni  del  presente   regolamento   non   si   applicano   al
reclutamento del personale del Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
segretari comunali.»; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego).
- 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i
soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 
        a) cittadinanza italiana o possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 38, commi 1, 2 e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
        b) maggiore eta'; 
        c) godimento dei diritti civili e politici; 
        d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per
lo svolgimento della prestazione; 
        e) possesso del titolo di  studio  richiesto  dal  bando  per
accedere  al  concorso  e  dei  titoli  esperienziali   eventualmente
richiesti. 
      2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari  dello
status di rifugiato o di protezione  sussidiaria,  il  godimento  dei
diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e'  riferito
al Paese di cittadinanza. 
      3. Per le  assunzioni  nel  pubblico  impiego  della  Provincia
autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca. 
      4.  La  partecipazione  ai  concorsi   indetti   da   pubbliche
amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe
dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 
      5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita  medica
di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 
      6.  Le  amministrazioni  individuano,   per   ciascun   profilo
professionale, il titolo di  studio  o  l'abilitazione  professionale
richiesti per accedere al concorso, in  coerenza  con  la  disciplina
vigente in materia di pubblico impiego e di  quanto  stabilito  nella
contrattazione collettiva  del  relativo  comparto,  nonche'  con  il
sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o  dall'ente
per le  assunzioni,  comprese  quelle  obbligatorie  delle  categorie
protette. Per l'ammissione a  particolari  profili  professionali  di
qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole  amministrazioni
possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni  di
personale  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di  giustizia  ordinaria,
amministrativa, contabile e di difesa in  giudizio  dello  Stato,  si
applica l'articolo 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
      7. Non possono essere assunti nelle  pubbliche  amministrazioni
coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, in forza  di  norme  di  settore,  o  licenziati  per  le
medesime ragioni  ovvero  per  motivi  disciplinari  ai  sensi  della
vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti
per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante  la  produzione
di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,  nonche'  coloro
che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato  per
reati che costituiscono  un  impedimento  all'assunzione  presso  una
pubblica amministrazione. Coloro  che  hanno  in  corso  procedimenti
penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di  misure  di
sicurezza o di prevenzione  o  precedenti  penali  a  proprio  carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,  ne
danno notizia al momento della candidatura, precisando  la  data  del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 
      8. I requisiti richiesti dal presente articolo  sono  posseduti
sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.»; 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Bando di concorso). -  1.  Il  bando  di  concorso  e'
pubblicato nel Portale unico del reclutamento,  di  cui  all'articolo
35-ter  del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165.   La
pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti  istituzionali
e sul Portale  unico  del  reclutamento  esonera  le  amministrazioni
pubbliche, inclusi gli enti  locali,  dall'obbligo  di  pubblicazione
delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 
      2. Il bando di concorso deve contenere almeno: 
        a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a
10 e non superiore a 30 giorni  dalla  pubblicazione  del  bando  sul
Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso  il
medesimo Portale; 
        b) i  requisiti  generali  richiesti  per  l'assunzione  e  i
requisiti  particolari  eventualmente   richiesti   dalla   specifica
posizione da coprire; 
        c) il  numero  e  la  tipologia  delle  prove  previste,  ivi
compreso  l'accertamento  della  conoscenza  di  almeno  una   lingua
straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' la struttura delle prove stesse, le  competenze
oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7,  comma
8, i punteggi  attribuibili  e  il  punteggio  minimo  richiesto  per
l'ammissione  a  eventuali  successive  fasi  concorsuali  e  per  il
conseguimento dell'idoneita'; 
        d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a  precedenza
o a preferenza a parita'  di  punteggio  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 5,  rispetto  a  questi  anche  prioritari,  e  comunque
strettamente pertinenti ai posti banditi; 
        e) le percentuali dei posti riservati al  personale  interno,
in conformita' alle normative vigenti  nei  singoli  comparti,  e  le
percentuali dei posti riservati da  leggi  a  favore  di  determinate
categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5; 
        f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con  disabilita',
a pena di nullita' dei concorsi, le misure per assicurare a  tutti  i
soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle  prove
scritte, la possibilita' di sostituire tali prove  con  un  colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per  le  difficolta'  di
lettura, di scrittura e  di  calcolo,  nonche'  di  usufruire  di  un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  medesime
prove ai sensi dell'articolo 7; 
        g) il numero dei posti, i  profili  e  le  sedi  di  prevista
assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi. 
      3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione
interessata dispongono in ogni momento, con  provvedimento  motivato,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
      4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali  di
personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui
all'articolo 5, comma 2, nonche' della rappresentativita'  di  genere
nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei  posti
messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6. 
      5. Nella valutazione relativa al servizio prestato  le  assenze
per maternita', per allattamento e per paternita' sono equiparate  al
servizio  effettivamente  prestato  e  non  possono  in  alcun   modo
comportare la decurtazione dei relativi punteggi. 
      6.  Il  bando  di  concorso  puo'  fissare  un  contributo   di
partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8. 
      7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale  o  totale  della
piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce  il
concorso,  che  impedisca  l'utilizzazione  della   stessa   per   la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o   dei   relativi
allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza
per la presentazione della  domanda  corrispondente  a  quello  della
durata del malfunzionamento. Il bando deve  prevedere,  altresi',  la
possibilita', per il candidato, di modificare o integrare la  domanda
fino alla data di scadenza del bando, anche se  gia'  precedentemente
inviata, prevedendo, in tal caso, che sara' presa  in  considerazione
esclusivamente  l'ultima  domanda  presentata  in  ordine  di  tempo.
Ciascuna amministrazione, inoltre,  deve  garantire  un  servizio  di
assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione
della domanda. Nei casi di cui  al  primo  periodo  l'amministrazione
pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del  reclutamento
un  avviso  dell'accertato  malfunzionamento  e  del   corrispondente
periodo di proroga del termine a questo correlato.»; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Procedura di partecipazione tramite il Portale  InPA).
- 1. Alle procedure di concorso si  partecipa  esclusivamente  previa
registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo
35-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  seguito
denominato   Portale,   disponibile   all'indirizzo   www.InPA.gov.it
sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione
allo stesso e'  gratuita  e  puo'  essere  realizzata  esclusivamente
mediante i  sistemi  di  identificazione  SPID,  CIE  e  CNS  di  cui
all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 ovvero mediante  un'identita'  digitale  basata  su
credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un  regime
di identificazione elettronica  oggetto  di  notifica,  conclusa  con
esito positivo, ai sensi dell'articolo 9  del  regolamento  (UE),  n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 
      2.  All'atto  della  registrazione  al  Portale   l'interessato
compila il proprio curriculum  vitae,  con  valore  di  dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi  dell'articolo  46  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, indicando: 
        a) il cognome, il nome, il codice fiscale; 
        b) il luogo e la data di nascita; 
        c) di essere cittadino  italiano  o  di  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea,  ai  sensi   dell'articolo   38   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di  essere  titolare  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria,  o
di essere cittadino di  Paesi  terzi  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2; 
        d) indirizzo di residenza o di domicilio,  se  diverso  dalla
residenza, il proprio indirizzo PEC o un  domicilio  digitale  a  lui
intestato al quale intende  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso, unitamente a un recapito telefonico; 
        e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
        f) di non essere stato destituito o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge o contrattuale; 
        g)  il  titolo   di   studio   posseduto   o   l'abilitazione
professionale richiesti ai fini della partecipazione  alla  procedura
selettiva, con indicazione dell'universita' o dell'istituzione che lo
ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio  e'
stato conseguito all'estero  il  candidato  indica  gli  estremi  del
provvedimento con il quale il titolo  stesso  e'  stato  riconosciuto
equipollente  al  corrispondente  titolo  italiano  o  dichiara   che
provvedera' a richiedere l'equiparazione; 
        h)  la  specializzazione  posseduta  o  la   professionalita'
esercitata richieste dal bando; 
        i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli
da valutare in base a quanto previsto dal  bando  e  dalla  normativa
applicabile; 
        l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato e  di  non  avere  in  corso  procedimenti  penali,  ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o  di  prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a  proprio   carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti  a
carico e ogni eventuale precedente penale,  precisando  la  data  del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 
      3.  La  registrazione  al  Portale  comporta  il  consenso   al
trattamento dei dati personali  nel  rispetto  della  disciplina  del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte
le indicazioni circa il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la
registrazione al Portale o dai bandi di concorso. 
      5. Ferme restando  le  conseguenze  sotto  il  profilo  penale,
civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai  sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.  445,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali
benefici conseguiti sulla base di  dichiarazioni  non  veritiere,  le
amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di
verificare  la  veridicita'  delle   dichiarazioni   rilasciate   dai
vincitori della procedura. 
      6. Ogni comunicazione ai  candidati  concernente  il  concorso,
compreso il calendario delle relative prove  e  del  loro  esito,  e'
effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi  di  svolgimento
delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da  remoto
attraverso l'identificazione del candidato,  almeno  quindici  giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 
      7. Le modalita' di accesso e di utilizzo del Portale  da  parte
delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di
cui all'articolo 35-ter, comma 4, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.»; 
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  5  (Categorie  riservatarie,  preferenze  e  parita'  di
genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non  possono
complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 
      2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione
dei posti da riservare secondo la legge,  essa  si  attua  in  misura
proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal
bando. 
      3.  Qualora  tra  i   concorrenti   dichiarati   idonei   nella
graduatoria di merito ve ne siano  alcuni  che  appartengono  a  piu'
categorie che danno titolo a differenti riserve di  posti,  si  tiene
conto prima del titolo che da' diritto ad una  maggiore  riserva  nel
seguente ordine: 
        a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono  alle
categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; 
        b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014  e  678  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
      4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza  di  ulteriori
benefici previsti da  leggi  speciali,  l'ordine  di  preferenza  dei
titoli e' il seguente: 
        a) gli insigniti di medaglia al valor  militare  e  al  valor
civile, qualora cessati dal servizio; 
        b) i  mutilati  e  gli  invalidi  per  servizio  nel  settore
pubblico e privato; 
        c) gli orfani dei  caduti  e  i  figli  dei  mutilati,  degli
invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio
nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli  degli  esercenti
le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti   la   professione   di
assistente sociale  e  degli  operatori  socio-sanitari  deceduti  in
seguito all'infezione da  SarsCov-2  contratta  nell'esercizio  della
propria attivita'; 
        d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di  preferenza  in
ragione del servizio prestato; 
        e) maggior numero di figli a carico; 
        f) gli invalidi e i mutilati civili che non  rientrano  nella
fattispecie di cui alla lettera b); 
        g) militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
        h) gli atleti  che  hanno  intrattenuto  rapporti  di  lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari  e  dei  corpi  civili  dello
Stato; 
        i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento  presso  l'ufficio   per   il   processo   ai   sensi
dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114; 
        l)  avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  37,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50,  comma
1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
        m) avere svolto, con esito  positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73,   comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
        n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di  quanto  disposto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
        o)    appartenenza    al    genere     meno     rappresentato
nell'amministrazione che bandisce  la  procedura  in  relazione  alla
qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto
dall'articolo 6; 
        p) minore eta' anagrafica.»; 
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Equilibrio di genere).  -  1.  Al  fine  di  garantire
l'equilibrio di genere  nelle  pubbliche  amministrazioni,  il  bando
indica,  per  ciascuna  delle  qualifiche  messe   a   concorso,   la
percentuale di rappresentativita' dei generi nell'amministrazione che
lo  bandisce,  calcolata  alla  data  del   31   dicembre   dell'anno
precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30
per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo  5,
comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato. 
      2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  limitatamente
ai concorsi banditi per singole amministrazioni.»; 
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Svolgimento delle prove e modalita' speciali). - 1. Il
diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale  convocazione
ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalita'
prevista dall'articolo 4, comma 6. 
      2. Le prove selettive non possono  aver  luogo  nei  giorni  di
festivita' religiose rese note, ai sensi della legge di  approvazione
delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione,  con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  nonche'  nei  giorni   festivi
nazionali. 
      3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di
impossibilita' a procedere in tal senso, lo svolgimento  della  prova
puo' avvenire in  videoconferenza,  purche'  sia  garantita  comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei
partecipanti, la regolarita' e integrita' della prova,  la  sicurezza
delle comunicazioni e la  loro  tracciabilita',  nel  rispetto  della
normativa in materia di trattamento dei dati  personali  e,  in  ogni
caso, la pubblicita' della prova attraverso modalita' digitali. 
      4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma
digitale, che impedisca la partecipazione ad  uno  o  piu'  candidati
alle prove svolte in modalita' telematica e, la cui causa tecnica non
sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza
dell'interessato, apposite  prove  di  recupero  nel  rispetto  delle
garanzie di cui al comma 3. 
      5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati  ai  sensi  del  comma   3,   con
l'indicazione dei punteggi conseguiti da  ciascun  candidato  che  ne
riceve immediata comunicazione con le modalita' di  cui  all'articolo
4, comma  6.  L'elenco  viene  pubblicato  contestualmente  sul  sito
dell'amministrazione che ha bandito il concorso. 
      6.  Le  amministrazioni  prevedono,   per   i   candidati   con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi  specifici  di  apprendimento
accertati ai sensi della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  che  lo
svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione  di
misure compensative  stabilite  dalla  commissione  esaminatrice  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
      7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle  prove,
senza   pregiudizio   alcuno,   alle    candidate    che    risultino
impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa
dello  stato  di  gravidanza  o  allattamento,  anche  attraverso  lo
svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilita'  di
appositi spazi per  consentire  l'allattamento.  In  nessun  caso  il
ricorrere di tali condizioni puo' compromettere la partecipazione  al
concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche  misure
di carattere organizzativo e modalita' di comunicazione preventiva da
parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali  prove
fisiche  le  amministrazioni  possono  richiedere  la  produzione  di
certificazione sanitaria attestante l'idoneita' del candidato al loro
svolgimento. 
      8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di  esame
danno   particolare   rilievo   all'accertamento   delle    capacita'
comportamentali, incluse quelle relazionali,  e  delle  attitudini  e
sono finalizzate ad accertare il possesso  delle  competenze,  intese
come insieme delle  conoscenze  e  delle  capacita'  logico-tecniche,
comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono  tali
compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in
maniera coerente con la natura dell'impiego. 
      9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida  di  cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»; 
    h) all'articolo 8: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di  assunzione
per determinati profili, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo
lo  svolgimento  delle  prove  orali,  a  condizione   della   previa
determinazione dei criteri di valutazione.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' di cui
agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»; 
    i) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  9  (Commissioni  esaminatrici).  -  1.  Le   commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da  tecnici  esperti
nelle materie oggetto del concorso, scelti tra  dipendenti  di  ruolo
delle amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime.  Delle
predette commissioni possono  fare  parte  come  componenti  aggiunti
anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni  caso  nella
composizione delle commissioni esaminatrici si applica  il  principio
della parita' di genere, secondo quanto  previsto  dall'articolo  57,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      2. Per i concorsi di cui  all'articolo  19  le  amministrazioni
pubblicano, attraverso il Portale  di  cui  all'articolo  35-ter  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici  avvisi  per  la
raccolta delle  candidature  a  componente  di  commissione.  Possono
ricorrere a tale modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle
di cui  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      3.  Non  possono  essere  nominati  componenti  delle  predette
commissioni  i   componenti   dell'organo   di   direzione   politica
dell'amministrazione  interessata,  coloro  che   ricoprono   cariche
politiche o che siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali. 
      4. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano
anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni. 
      5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi,
in ognuna di esse e' costituito un comitato di vigilanza,  presieduto
da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di
qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso
e'  stato  bandito.  I   membri   del   comitato   sono   individuati
dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in  servizio
presso la sede  di  esame  o,  in  caso  di  comprovate  esigenze  di
servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. 
      6.  Le  commissioni  esaminatrici  delle  procedure   selettive
previste dal presente  regolamento  sono  nominate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui  all'  articolo
19, e con  provvedimento  adottato  dalla  stessa  autorita'  che  ha
bandito il concorso negli altri casi.  Questi  ne  da'  comunicazione
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica. 
      7. Nel rispetto delle disposizioni del  presente  articolo,  le
commissioni    esaminatrici    prevedono,    con     l'individuazione
preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui
il concorso e' riferito, la partecipazione di: 
        a) personale  dirigenziale  o  equiparato,  con  funzione  di
presidente,  appartenente  all'amministrazione  che  ha  bandito   il
concorso o anche appartenente ad altra amministrazione; 
        b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; 
        c) professionisti esperti o appartenenti a  soggetti  esterni
specializzati  nella   valutazione   delle   capacita',   attitudini,
motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto; 
        d)     personale      non      dirigenziale      appartenente
all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di
segretario; 
        e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto; 
        f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito  di
comunicazione e gestione del personale. 
      8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per
particolari  esigenze  organizzative  opportunamente   motivate,   le
commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami
possono essere suddivise in sottocommissioni, con  l'integrazione  di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie  e
di un segretario aggiunto. 
      9. Il presidente e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non e' consentito se
il rapporto di servizio sia stato risolto  per  motivi  disciplinari,
per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza   dall'impiego   comunque
determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a
riposo risalga a oltre un triennio dalla data  di  pubblicazione  del
bando di concorso. 
      10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto
per il presidente quanto per i singoli componenti la  commissione.  I
supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato degli effettivi. 
      11. Alle commissioni possono essere aggregati  membri  aggiunti
per gli esami di  lingua  straniera  e  per  le  materie  relative  a
specializzazioni non rinvenibili nelle  amministrazioni,  oltre  agli
specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1. 
      12. La commissione  esaminatrice  comunica  i  risultati  delle
prove ai  candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di  concorso.  La
commissione esaminatrice e le  sottocommissioni  possono  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
      13. I componenti delle commissioni il cui rapporto  di  impiego
si risolva per qualsiasi  causa  durante  l'espletamento  dei  lavori
della   commissione    cessano    dall'incarico,    salvo    conferma
dell'amministrazione.»; 
    l) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Adempimenti della  commissione  esaminatrice).  -  1.
Prima   dell'inizio   delle   prove   concorsuali   la    commissione
esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce,  nel
rispetto del termine di durata di cui al comma 4,  la  programmazione
delle fasi endoprocedimentali  che  dovra'  essere  rispettata  anche
dalle  eventuali  sottocommissioni.  I  componenti,   presa   visione
dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che  non
sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi e  i  concorrenti,
ai  sensi  dell'articolo  51  del  codice  di  procedura  civile.  La
commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le  tracce
sono segrete, elaborate con modalita' digitale e  ne  e'  vietata  la
divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai  candidati  e'
effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. 
      2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della  prova
concorsuale e' consentito esclusivamente previa identificazione degli
stessi. 
      3. In ogni fase  della  procedura  la  commissione  addotta  le
necessarie misure di sicurezza  per  garantire  la  segretezza  delle
tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al  presidente  e
al segretario che ne garantiscono  l'integrita'  e  la  riservatezza,
anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica. 
      4. Le procedure concorsuali si concludono di  norma  entro  180
giorni dalla data di conclusione delle prove scritte.  L'inosservanza
di tale termine  e'  giustificata  collegialmente  dalla  commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  o
all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del  bando
di  concorso  e,  per  conoscenza,  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica.   Le   amministrazioni   pubblicano   sul   proprio    sito
istituzionale il dato  relativo  alla  durata  effettiva  di  ciascun
concorso svolto. 
      5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati  al  termine  di
ogni sessione giornaliera d'esame.  Successivamente  all'espletamento
delle  prove  orali,  ove  previste,  la  commissione   effettua   la
valutazione  dei  titoli  che  si  conclude   entro   trenta   giorni
dall'ultima  sessione  delle  prove  orali.   Nei   quindici   giorni
successivi  alla  conclusione  della  valutazione  dei   titoli,   la
Commissione  elabora   la   graduatoria   finale   del   concorso   e
l'amministrazione procedente la  pubblica  contestualmente,  ad  ogni
effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale»; 
    m) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
12 aprile 2006, n. 184,  e  all'articolo  5,  comma  5,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  si  intendono  assolti  mediante
pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4
da parte dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di accesso
agli atti e di accesso civico generalizzato.»; 
    n) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Gli elaborati sono redatti in modalita' digitale attraverso
la strumentazione fornita per lo svolgimento  delle  prove.  In  ogni
caso  di  malfunzionamento  della  strumentazione  informatica,   che
ritardi o  impedisca  lo  svolgimento  della  prova  ad  uno  o  piu'
candidati, la commissione  concede  un  tempo  aggiuntivo  pari  alla
durata del mancato funzionamento.  La  commissione  assicura  che  il
documento  salvato  dal  candidato  non  sia  modificabile.  Tutti  i
dispositivi forniti per lo svolgimento  delle  prove  scritte  devono
essere disabilitati alla connessione internet.»; 
    o) all'articolo 15: 
      1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6.  Le  graduatorie  dei  concorsi  di   cui   al   presente
regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle  regioni  e  degli
enti locali, sono  pubblicate  contestualmente  sul  Portale  di  cui
all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e
sul  sito  dell'amministrazione  interessata.  Dalla  data  di   tale
pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.»; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Le graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per
un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i
periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.»; 
    p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 16 (Presentazione dei titoli preferenziali e  di  riserva
nella nomina). - 1. L'amministrazione  che  ha  bandito  il  concorso
pubblica sul  Portale  uno  specifico  avviso  indicando  il  termine
perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato  la  prova
orale   devono   far   pervenire   all'amministrazione   stessa    la
documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva,
preferenza  e  precedenza,  gia'   indicati   nella   domanda.   Tale
documentazione non e' prodotta e comunque non puo'  essere  richiesta
nei casi in cui l'amministrazione ne sia gia' in possesso o ne  possa
disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni. 
      2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge
12 marzo 1999,  n.  68,  che  abbiano  conseguito  l'idoneita',  sono
inclusi  nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  purche',  ai   sensi
dell'articolo 8 della  medesima  legge  n.  68  del  1999,  risultino
iscritti  negli  appositi  elenchi  istituiti  presso  i  centri  per
l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al  concorso
sia all'atto dell'immissione in servizio.»; 
    q) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1. I candidati  dichiarati
vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria  sono
invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in  via
provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli  e
dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti  in  prova,
la cui durata e' definita in sede di contrattazione collettiva. Per i
cittadini di Stati terzi, e'  obbligatoria  la  presentazione,  prima
dell'assunzione, dei documenti  comprovanti  tutte  le  dichiarazioni
presentate, con le modalita' di cui  all'articolo  3,  comma  4,  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  ferma  restando  la  tutela  accordata  ai
rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria. 
      2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  il
numero  dei  candidati  vincitori  ed  idonei  eventualmente  assunti
nell'arco di validita' della  graduatoria  di  cui  all'articolo  15,
comma 7. 
      3. Il vincitore  o  l'idoneo  che  non  assume  servizio  senza
giustificato  motivo  entro  il  termine  stabilito,   decade   dalla
assunzione e dalla  graduatoria.  Qualora  il  vincitore  o  l'idoneo
assuma servizio, per giustificato motivo,  con  ritardo  sul  termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.»; 
    r) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18 (Compensi per le commissioni  di  concorso).  -  1.  I
compensi per i componenti interni  ed  esterni  delle  commissioni  e
delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le
segreterie dei concorsi sono stabiliti con il  provvedimento  di  cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno  2019,  n.  56.  Tali
compensi si applicano, nei limiti delle  risorse  disponibili,  anche
alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati  di  vigilanza  dei
concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.»; 
    s) l'articolo 18-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18-bis (Regioni ed enti locali). - 1. Le  regioni  e  gli
enti locali si conformano alle disposizioni del presente  regolamento
ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»; 
    t) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 19 (Concorsi unici per il reclutamento  dei  dirigenti  e
delle  figure  professionali  comuni  a  tutte   le   amministrazioni
pubbliche). -  1.  Il  reclutamento  dei  dirigenti  e  delle  figure
professionali comuni a tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,
nonche' ai sensi di quanto previsto agli articoli  28  e  28-bis  del
medesimo  decreto  legislativo,  nel   rispetto   dei   principi   di
imparzialita', trasparenza e buon  andamento,  nonche'  dei  principi
selettivi, delle finalita' e delle modalita', in quanto  compatibili,
di cui al capo I. 
      2. Con le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  o  previste
dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti  ivi  indicati
possono essere autorizzati dal Dipartimento della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i
concorsi pubblici per specifiche professionalita'. 
      3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e
gli enti pubblici di ricerca possono aderire  alla  ricognizione  dei
fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21,
comma 1, e, in caso di  adesione,  si  obbligano  ad  attingere  alle
relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei  vincoli
finanziari loro applicabili in materia di assunzioni. 
      4.  Al  fine  di  assicurare  la  massima   trasparenza   delle
procedure, il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  garantisce,  mediante  il  Portale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione. 
      5. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento  delle
prove  concorsuali  e  le  connesse  procedure,   ivi   compreso   lo
scioglimento  dell'anonimato  anche  con   modalita'   digitali,   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche per il tramite di  FormezPA,  puo'  avvalersi  di
CINECA  Consorzio  Interuniversitario,  con  oneri  a  carico   delle
amministrazioni interessate alle  procedure  concorsuali  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
      6. La commissione esaminatrice e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
      7. Per le procedure di cui  al  presente  articolo,  i  termini
previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti,  rispettivamente,  in  otto  e
venti giorni. 
      8. Per lo svolgimento delle procedure  dei  concorsi  unici  il
bando di concorso  puo'  fissare  un  contributo  di  ammissione  per
ciascun candidato non superiore a 10  euro  per  i  concorsi  per  il
personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro
per i concorsi per il personale dirigenziale.»; 
    u) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 20 (Sedi di esame). - 1. Il Dipartimento  della  funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   nella
ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 1, verifica
le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti  nella
medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una  singola
regione, il concorso unico  si  svolge  in  ambito  regionale,  ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. 
      2. In caso di svolgimento  delle  prove  di  concorso  in  sedi
decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri individua le  sedi  di  svolgimento  delle
prove concorsuali anche sulla base della provenienza  geografica  dei
candidati, utilizzando idonei locali di  plessi  scolastici  di  ogni
ordine e grado, di sedi  universitarie  e  di  ogni  altra  struttura
pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei  prefetti
territorialmente   competenti.   L'individuazione   da   parte    del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture  disponibili  di
cui al  presente  comma  avviene  tenendo  conto  delle  esigenze  di
economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie
delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti
gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.»; 
    v) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 21 (Adempimenti per il concorso unico). - 1.  I  concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  previa  ricognizione  del
fabbisogno presso le amministrazioni interessate. 
      2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte  presso  il
Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al  loro  esaurimento,
provvedendo a programmare le quote  annuali  di  assunzioni.  Restano
ferme le disposizioni di cui  all'articolo  35,  commi  3  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  quelle  in  materia  di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai
sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.»; 
    z) ai capi III e IV: 
      1)   le   parole:   «sezione   circoscrizionale»   e   «sezioni
circoscrizionali», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: «centro» e «centri»; 
      2) le  parole:  «lista»  e  «liste»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «elenco» e «elenchi»; 
      3) le  parole:  «della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 
      4) le  parole:  «direzione  provinciale  del  lavoro»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centro per l'impiego»; 
      5) le parole: «direzione  provinciale  del  lavoro  -  servizio
politiche del  lavoro»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «centro per l'impiego»; 
      6) le parole: «direzioni  provinciali  del  lavoro  -  servizio
politiche del  lavoro»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «centri per l'impiego»; 
    aa) all'articolo 24: 
      1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «I
centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area
o categoria e profili generici e diverse  graduatorie,  distinte  per
area   o   categoria,   e   profili   che    richiedono    specifiche
professionalita',  nelle  quali  l'inserimento,  a  differenza  della
prima, e' operato sulla base del possesso di  qualifica  riconosciuta
con  attestati  o  sulla  base  di   precedenti   lavorativi,   anche
nell'impiego privato.»; 
      2) al comma 4, le parole: «all'art. 30 della  legge  31  maggio
1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della  legge  24  dicembre
1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «agli  articoli  678  e
1014  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 
      3) al comma 5, le parole: «dell'art. 19 della legge 24 dicembre
1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli  678  e
1014  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 
      4) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
        «6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6  sono  approvate
dal centro per l'impiego competente a formulare  la  graduatoria,  ai
sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2.»; 
    bb) all'articolo 25: 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «alla  sezione
medesima» sono sostituite dalle seguenti: «al centro medesimo»; 
      2) al comma 2, primo periodo, le  parole:  «ciascuna  di  dette
sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti centri»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano  nella
richiesta di avviamento il numero dei posti riservati  ai  lavoratori
aventi diritto  ai  sensi  degli  articoli  678  e  1014  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66.»; 
    cc) all'articolo 27, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La selezione consiste nello svolgimento di  prove  pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni  lavorative  i  cui  contenuti
sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie
di area o categoria dei comparti  di  appartenenza  od  eventualmente
anche del profilo definito dalle singole amministrazioni  e  comunque
con riferimento ai contenuti ed alle modalita' stabilite per le prove
di  idoneita'  relative   al   conseguimento   degli   attestati   di
professionalita'   della    regione    nel    cui    ambito    ricade
l'amministrazione  che  deve  procedere  alla  selezione,  ai   sensi
dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.»; 
    dd) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  29  (Ambito  di  applicazione).  -  1.   Le   assunzioni
obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei  soggetti
appartenenti alle categorie protette ai sensi della  legge  12  marzo
1999, n. 68, avvengono secondo le modalita' di  cui  all'articolo  30
del presente regolamento.»; 
    ee) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 30 (Modalita' di iscrizione e requisiti). - 1. I soggetti
appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione
al centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68,  dichiarando  il  possesso  dei  requisiti  generali  di
ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti  dalla  normativa
vigente, secondo quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      2. E' comunque riservata all'amministrazione o ente che procede
all'assunzione la facolta' di provvedere all'accertamento dei  titoli
e dei requisiti nei modi di legge. 
      3. Il titolo di studio richiesto e' quello  delle  declaratorie
di area o categoria nelle quali e' prevista l'assunzione.»; 
    ff) all'articolo 31, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il centro per  l'impiego  dispone  la  cancellazione  dagli
elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10,  comma  6,
della legge 12 marzo 1999, n. 68.»; 
    gg) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Tali richieste sono rese pubbliche  mediante  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento.»; 
      2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1,  del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68»; 
    hh) dopo l'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «Art. 32-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con  le  relative
norme di attuazione.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti(35)  per  la  disciplina  delle  materie,   non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  6,  del
          decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  recante  (Ulteriori
          misure urgenti per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza (PNRR)), convertito con modificazioni,
          dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: 
                «Art. 3 (Riforma delle procedure di reclutamento  del
          personale delle pubbliche amministrazioni). - Omissis. 
                6. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, entro il  31  dicembre  2022,  si
          provvede   all'aggiornamento   delle    disposizioni    del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure
          introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri: 
                  a)    raccolta    organica    delle    disposizioni
          regolamentari  che  disciplinano   la   medesima   materia,
          adeguando la normativa alla  nuova  disciplina  di  livello
          primario; 
                  b)  semplificazione  e  coordinamento,   sotto   il
          profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni
          vigenti,  assicurando  l'unicita',  la  contestualita',  la
          completezza,  la   chiarezza   e   la   semplicita'   della
          disciplina; 
                  c)  indicazione  espressa  delle  disposizioni   da
          abrogare tra quelle previste dal  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, dal decreto-legge 1°(gradi)  aprile  2021,  n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con
          quelle introdotte dal presente decreto.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5,  del  citato
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: 
                «Art.  5   (Rafforzamento   dell'impegno   a   favore
          dell'equilibrio di genere). - 1. Al fine di dare  effettiva
          applicazione  al  principio   della   parita'   di   genere
          nell'organizzazione e gestione del rapporto di  lavoro,  le
          amministrazioni adottano, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, nel  rispetto  dell'articolo
          157,  paragrafo   4,   del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi
          di lungo periodo della Strategia nazionale per  la  parita'
          di genere  2021-2026,  misure  che  attribuiscano  vantaggi
          specifici  ovvero  evitino  o  compensino  svantaggi  nelle
          carriere  al  genere  meno  rappresentato.  I  criteri   di
          discriminazione positiva devono essere  proporzionati  allo
          scopo da perseguire ed adottati a parita' di  qualifica  da
          ricoprire   e   di   punteggio   conseguito   nelle   prove
          concorsuali. A tal fine, entro il  30  settembre  2022,  il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per
          le pari opportunita', adotta specifiche linee guida.» 
              - La legge 28 febbraio  1987,  n.  56,  recante  «Norme
          sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro»,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo  1987,  n.  51,
          S.O.; 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  «Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate»,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.; 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per  il
          diritto  al  lavoro  dei  disabili»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.; 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  35,  35-ter  e
          35-quater, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
          recante «Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36,  commi
          da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  D.Lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del D.Lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  D.Lgs  n.
          267 del 2000).  -  1.  L'assunzione  nelle  amministrazioni
          pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis); 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di secondo livello  o
          l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
          ricerca di cui all'articolo  22  della  legge  30  dicembre
          2010,  n.  240.  In  tali  casi,   nelle   procedure   sono
          individuate,     tra     le      aree      dei      settori
          scientifico-disciplinari definite  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
          al titolo di dottore di ricerca o al  master  universitario
          di secondo  livello  o  al  contratto  di  ricerca,  quelle
          pertinenti  alla  tipologia  del  profilo  o   livello   di
          inquadramento. 
                3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando; 
                  b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                3-quater. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni, ad  eccezione  dei  direttori  dei
          servizi  generali  e   amministrativi   delle   istituzioni
          scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
          destinazione per un periodo non inferiore a  tre  anni.  La
          presente disposizione costituisce norma non derogabile  dai
          contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di
          giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di  difesa
          in giudizio dello Stato, si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge  1  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.» 
                «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento).  -  1.
          L'assunzione a  tempo  determinato  e  indeterminato  nelle
          amministrazioni pubbliche centrali di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  e  nelle  autorita'  amministrative  indipendenti
          avviene mediante concorsi pubblici orientati  alla  massima
          partecipazione ai quali si  accede  mediante  registrazione
          nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo  3,
          comma 7, della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  di  seguito
          denominato     "Portale",     disponibile     all'indirizzo
          www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne cura la gestione. 
                2.   All'atto   della   registrazione   al    Portale
          l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
          di tutte le  generalita'  anagrafiche  ivi  richieste,  con
          valore di dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  ai
          sensi dell'articolo 46 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          indicando un indirizzo di posta elettronica  certificata  o
          un domicilio digitale a  lui  intestato  al  quale  intende
          ricevere ogni comunicazione  relativa  alla  procedura  cui
          intende   partecipare,   ivi   inclusa   quella    relativa
          all'eventuale assunzione  in  servizio,  unitamente  ad  un
          recapito  telefonico.  La  registrazione  al   Portale   e'
          gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
          sistemi di identificazione di cui  all'articolo  64,  commi
          2-quater  e  2-nonies,  del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82.   Con   decreto   del   Ministro   per   la    pubblica
          amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa  acquisizione
          del parere del Garante per la protezione dei dati personali
          e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono individuate le caratteristiche e le modalita'  di
          funzionamento del Portale, le informazioni  necessarie  per
          la registrazione al medesimo  da  parte  degli  utenti,  le
          modalita' di accesso e di utilizzo dello  stesso  da  parte
          delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
          pubblicazione  dei  bandi  di  concorso,  degli  avvisi  di
          mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti  ed
          esperti, ivi compresi le comunicazioni ai  candidati  e  la
          pubblicazione delle graduatorie, i tempi  di  conservazione
          dei dati raccolti o  comunque  trattati  e  le  misure  per
          assicurare  l'integrita'  e  la   riservatezza   dei   dati
          personali,  nonche'  le  modalita'  per   l'adeguamento   e
          l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
          relazione  alle  procedure  per   il   reclutamento   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
          terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
          ordinamenti. Entro il medesimo  termine  di  cui  al  terzo
          periodo, per le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  19
          della legge 4 novembre 2010, n. 183, e'  adottato  apposito
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto  con  i  Ministri  dell'interno,   della   difesa,
          dell'economia e delle finanze  e  della  giustizia,  previa
          acquisizione del parere del Garante per la  protezione  dei
          dati personali. La  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese
          dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle  amministrazioni
          che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
          amministrazioni procedenti ai sensi  dell'articolo  71  del
          medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 445 del 2000. 
                2-bis. A decorrere dall'anno  2023  la  pubblicazione
          delle procedure di reclutamento nei  siti  istituzionali  e
          sul   Portale   unico   del   reclutamento    esonera    le
          amministrazioni  pubbliche,  inclusi   gli   enti   locali,
          dall'obbligo di  pubblicazione  delle  selezioni  pubbliche
          nella Gazzetta Ufficiale. 
                3. 
                4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
          locali  per  le  rispettive  selezioni  di  personale.   Le
          modalita' di utilizzo da parte di Regioni  ed  enti  locali
          sono definite con il decreto del Ministro per  la  pubblica
          amministrazione di cui al comma 2. 
                5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
          personale pubblico sono pubblicati sul Portale  secondo  lo
          schema  predisposto   dal   Dipartimento   della   funzione
          pubblica.  Il  Portale  garantisce   l'acquisizione   della
          documentazione relativa a tali  procedure  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza  la
          pubblicazione in modo  accessibile  e  ricercabile  secondo
          parametri utili ai cittadini che  intendono  partecipare  a
          tali procedure. 
                6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.» 
                «Art. 35-quater (Procedimento  per  l'assunzione  del
          personale  non  dirigenziale).  -   1.   I   concorsi   per
          l'assunzione   del   personale   non   dirigenziale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
          quelli  indetti  dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
          esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
          prevedono: 
                  a) l'espletamento  di  almeno  una  prova  scritta,
          anche a contenuto teorico-pratico, e di  una  prova  orale,
          comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno  una
          lingua straniera ai sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di
          esame sono  finalizzate  ad  accertare  il  possesso  delle
          competenze, intese come insieme delle  conoscenze  e  delle
          capacita'    logico-tecniche,    comportamentali    nonche'
          manageriali, per i profili che svolgono tali  compiti,  che
          devono essere specificate nel bando e definite  in  maniera
          coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle  abilita'
          residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma
          1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
          non specializzati, le  prove  di  esame  danno  particolare
          rilievo all'accertamento delle  capacita'  comportamentali,
          incluse quelle relazionali, e delle attitudini.  Il  numero
          delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
          e  correzione   devono   contemperare   l'ampiezza   e   la
          profondita' della valutazione delle competenze definite nel
          bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi  di
          svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
          comma 2; 
                  b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali
          e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza
          della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione   di
          soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la   pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                  c) che le prove di esame possano  essere  precedute
          da forme di preselezione  con  test  predisposti  anche  da
          imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
          nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  e   possano   riguardare   l'accertamento   delle
          conoscenze o il  possesso  delle  competenze  di  cui  alla
          lettera a), indicate nel bando; 
                  d)  che  i  contenuti  di  ciascuna   prova   siano
          disciplinati  dalle  singole  amministrazioni  responsabili
          dello  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  presente
          articolo, le quali adottano  la  tipologia  selettiva  piu'
          conferente con la tipologia dei  posti  messi  a  concorso,
          prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
          oltre  alle  competenze,  siano  valutate   le   esperienze
          lavorative pregresse e pertinenti, anche presso  la  stessa
          amministrazione, ovvero le abilita' residue  nel  caso  dei
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  12
          marzo 1999, n.  68.  Le  predette  amministrazioni  possono
          prevedere  che  nella  predisposizione   delle   prove   le
          commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
          competenze  e  selezione  del  personale,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
                  e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                  f)  che   i   titoli   e   l'eventuale   esperienza
          professionale,  inclusi  i  titoli  di  servizio,   possano
          concorrere, in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla
          formazione del punteggio finale. 
                2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1  si
          svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
          l'efficienza, l'efficacia e la celerita'  di  espletamento,
          che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e  la
          tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
          di sistemi digitali diretti anche  a  realizzare  forme  di
          preselezione  ed  a   selezioni   decentrate,   anche   non
          contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
          scelta organizzativa dell'amministrazione  procedente,  nel
          rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
          lo svolgimento delle  prove  da  parte  dei  candidati  con
          disabilita' accertata ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,
          della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  con  disturbi
          specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
          ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni  non  contestuali  le
          amministrazioni  assicurano  comunque  la   trasparenza   e
          l'omogeneita'  delle  prove  somministrate   in   modo   da
          garantire il medesimo grado di  selettivita'  tra  tutti  i
          partecipanti. 
                3. Le commissioni esaminatrici dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente.». 
              - Il decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  recante
          «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204,
          e' convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  ottobre
          2013, n. 125. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4-bis  del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia»,    convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
                «Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e
          per il riconoscimento del merito). - Omissis. 
                4-bis. Nelle  prove  scritte  dei  concorsi  pubblici
          indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane e
          comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti  con
          disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata  la
          possibilita' di sostituire  tali  prove  con  un  colloquio
          orale  o  di  utilizzare  strumenti  compensativi  per   le
          difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo,  nonche'
          di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
          svolgimento delle medesime  prove,  analogamente  a  quanto
          disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e  4,  della
          legge 8 ottobre 2010, n. 170.  Tali  misure  devono  essere
          esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.  La
          mancata adozione delle misure  di  cui  al  presente  comma
          comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
          Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto  con
          il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e
          dell'Autorita' politica delegata per le  disabilita'  entro
          tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   definite   le
          modalita' attuative del presente comma.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, recante  «Norme  sull'accesso  agli  impieghi
          nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 12, 13, 15, 24,
          25, 27, 31 e 32, del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 8 (Concorso per titoli  ed  esami).  -  1.  Nei
          concorsi per titoli ed esami, nei casi  di  assunzione  per
          determinati  profili,  la   valutazione   dei   titoli   e'
          effettuata  dopo  lo  svolgimento  delle  prove  orali,   a
          condizione  della  previa  determinazione  dei  criteri  di
          valutazione. 
                2.  Per  i  titoli  non  puo'  essere  attribuito  un
          punteggio complessivo superiore a 10/30 o  equivalente;  il
          bando indica i titoli valutabili ed  il  punteggio  massimo
          agli stessi attribuibile singolarmente e per  categorie  di
          titoli. 
                3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita'
          di cui agli articoli 35, 35-ter  e  35-quater  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                4. La votazione complessiva e'  determinata  sommando
          il voto conseguito nella valutazione  dei  titoli  al  voto
          complessivo riportato nelle prove d'esame.» 
                «Art. 12 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti
          concorsuali). - 1. Le commissioni esaminatrici, alla  prima
          riunione,  stabiliscono  i  criteri  e  le   modalita'   di
          valutazione delle prove concorsuali,  da  formalizzare  nei
          relativi  verbali,  al  fine  di   assegnare   i   punteggi
          attribuiti alle singole prove. Esse,  immediatamente  prima
          dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i  quesiti
          da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
          esame. Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun  candidato
          previa estrazione a sorte. 
                2. Nei concorsi per  titoli  ed  esami  il  risultato
          della valutazione dei titoli deve  essere  reso  noto  agli
          interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 
                3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati
          di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo  5,
          comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  si
          intendono assolti mediante  pubblicazione  di  un  apposito
          avviso  sul  Portale  di  cui  all'articolo  4   da   parte
          dell'amministrazione  cui  e'  indirizzata   l'istanza   di
          accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.» 
                
                «Art. 13  (Adempimenti  dei  concorrenti  durante  lo
          svolgimento delle prove scritte). -  1.  Durante  le  prove
          scritte non e' permesso ai concorrenti  di  comunicare  tra
          loro verbalmente o per  iscritto,  ovvero  di  mettersi  in
          relazione con altri, salvo che  con  gli  incaricati  della
          vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 
                2. Gli elaborati sono redatti in  modalita'  digitale
          attraverso la strumentazione  fornita  per  lo  svolgimento
          delle  prove.  In  ogni  caso  di  malfunzionamento   della
          strumentazione informatica,  che  ritardi  o  impedisca  lo
          svolgimento  della  prova  ad  uno  o  piu'  candidati,  la
          commissione concede un tempo aggiuntivo  pari  alla  durata
          del mancato funzionamento. La commissione assicura  che  il
          documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti
          i  dispositivi  forniti  per  lo  svolgimento  delle  prove
          scritte  devono  essere   disabilitati   alla   connessione
          internet. 
                3. I candidati non possono portare carta da scrivere,
          appunti manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque
          specie. Possono consultare soltanto i testi  di  legge  non
          commentati ed autorizzati dalla  commissione,  se  previsti
          dal bando di concorso, ed i dizionari. 
                4. Il concorrente che contravviene alle  disposizioni
          dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in
          parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel
          caso in cui  risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
          copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta  nei
          confronti di tutti i candidati coinvolti. 
                5. La  commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di
          vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse  ed
          hanno facolta' di adottare  i  provvedimenti  necessari.  A
          tale  scopo,  almeno  due  dei  rispettivi  membri   devono
          trovarsi nella sala  degli  esami.  La  mancata  esclusione
          all'atto della prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia
          disposta in sede di valutazione delle prove medesime.» 
                «Art. 15 (Processo verbale delle operazioni d'esame e
          formazione delle graduatorie). - 1. Di tutte le  operazioni
          di esame e  delle  deliberazioni  prese  dalla  commissione
          esaminatrice, anche nel  giudicare  i  singoli  lavori,  si
          redige giorno per giorno un processo  verbale  sottoscritto
          da tutti i commissari e dal segretario. 
                2. La graduatoria di merito dei candidati e'  formata
          secondo l'ordine  dei  punti  della  votazione  complessiva
          riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita'
          di punti, delle preferenze previste dall'art. 5. 
                3. Sono dichiarati vincitori, nei  limiti  dei  posti
          complessivamente messi a concorso,  i  candidati  utilmente
          collocati nelle graduatorie  di  merito,  tenuto  conto  di
          quanto disposto dalla legge 2 aprile  1968,  n.  482  o  da
          altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve
          di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 
                4. La graduatoria di merito, unitamente a quella  dei
          vincitori  del  concorso,  e'  approvata  con  decreto  del
          Ministro  per  la  funzione   pubblica   o   dall'autorita'
          competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre
          pubbliche amministrazioni ed e' immediatamente efficace. 
                5. Le graduatorie dei  vincitori  dei  concorsi  sono
          pubblicate nel Bollettino ufficiale  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata. 
                6. Le graduatorie dei concorsi  di  cui  al  presente
          regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle  regioni
          e degli enti locali, sono  pubblicate  contestualmente  sul
          Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n.  165,  e  sul  sito  dell'amministrazione
          interessata. Dalla data di tale pubblicazione  decorrono  i
          termini per l'impugnativa. 
                6-bis.  Per   gli   enti   locali   territoriali   le
          graduatorie di cui al comma  5  sono  pubblicate  nell'albo
          pretorio del relativo ente. 
                7. Le graduatorie dei concorsi  per  il  reclutamento
          del  personale  disciplinate   dal   presente   regolamento
          rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data  di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali.» 
                
                «Art. 24 (Iscrizione nelle liste). - 1. I centri  per
          l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna  area
          o categoria  e  profili  generici  e  diverse  graduatorie,
          distinte per area o categoria,  e  profili  che  richiedono
          specifiche professionalita', nelle quali  l'inserimento,  a
          differenza della prima, e' operato sulla base del  possesso
          di qualifica riconosciuta con attestati  o  sulla  base  di
          precedenti  lavorativi,  anche  nell'impiego  privato.   Le
          graduatorie sono formate sulla base degli elementi  di  cui
          alla  tabella  allegata  al  presente   decreto,   valutati
          uniformemente in tutto il territorio  nazionale  secondo  i
          coefficienti ivi indicati. 
                2. Hanno titolo  a  partecipare  alle  selezioni  per
          l'assunzione: 
                  a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere
          infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni
          e di enti a carattere nazionale e  pluriregionale,  il  cui
          ambito territoriale di competenza e'  compreso  o  coincide
          con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i
          lavoratori  inseriti  nella  graduatoria  della   selezione
          stessa; 
                  b) presso le amministrazioni e gli enti,  o  uffici
          periferici,  il  cui  ambito  territoriale  e'  compreso  o
          coincide con quello di piu' sezioni della stessa  provincia
          o  della  stessa  regione,  i  lavoratori  inseriti   nelle
          graduatorie  di  tutte  le  sezioni  circoscrizionali   per
          l'impiego rispettivamente interessate; 
                  c)    presso    le    sedi    ministeriali    delle
          amministrazioni  centrali  dello  Stato,  le   sedi   delle
          direzioni generali  e  centrali  delle  amministrazioni  ad
          ordinamento autonomo e degli enti a carattere  nazionale  o
          ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente
          riferibili, i  lavoratori  iscritti  nella  graduatoria  di
          qualsiasi sezione circoscrizionale per  l'impiego  operante
          nel territorio nazionale. 
                3. Il lavoratore aspirante all'avviamento  al  lavoro
          deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi  della
          legge 4 gennaio 1968, n.  15,  il  possesso  dei  requisiti
          generali di ammissione agli impieghi e la  non  sussistenza
          delle  ipotesi  di  esclusione.   E'   comunque   riservato
          all'amministrazione o ente che  procede  all'assunzione  di
          provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei  modi
          di legge. 
                4. I lavoratori che si trovino  nelle  condizioni  di
          cui agli articoli 678 e 1014  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, debbono  produrre  alle  sezioni  circoscrizionali  per
          l'impiego   apposita   certificazione   rilasciata    dagli
          organismi militari competenti. La sezione  circoscrizionale
          per l'impiego annota  il  titolo  a  fianco  dei  nomi  dei
          lavoratori interessati  nella  graduatoria  degli  iscritti
          nelle liste di collocamento. 
                5. I dipendenti aventi titolo alla riserva  di  posti
          partecipano alle  prove  selettive  previste  dal  presente
          decreto, di norma unitamente ai lavoratori  iscritti  nelle
          liste di collocamento appositamente  avviati  e  convocati.
          Per  la  copertura  di  posti  riservati  a  dipendenti  in
          servizio ed ai destinatari degli articoli 678  e  1014  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  eventualmente  dagli
          stessi  non  ricoperti,  si  provvede  con  lavoratori   da
          assumere con le procedure previste dal presente decreto. 
                6. Ai fini delle  assunzioni  con  rapporti  a  tempo
          parziale e a tempo determinato,  i  lavoratori  interessati
          debbono espressamente dichiarare la propria disponibilita'.
          La dichiarazione si intende revocata qualora il  lavoratore
          non risponda alla convocazione  o  rifiuti  l'avviamento  a
          selezione, limitatamente al relativo tipo di  rapporto.  Le
          sezioni circoscrizionali  per  l'impiego  formano,  con  le
          medesime modalita' per le assunzioni a tempo indeterminato,
          separate graduatorie dei lavoratori che abbiano  dichiarato
          la disponibilita' ai predetti rapporti. 
                6-bis. Le graduatorie di cui ai  commi  1  e  6  sono
          approvate dal centro per l'impiego competente  a  formulare
          la graduatoria, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2. 
                7.  I  lavoratori  assunti  con  rapporti   a   tempo
          determinato permangono nelle graduatorie per le  assunzioni
          a tempo indeterminato.» 
                «Art. 25 (Procedure per l'avviamento  a  selezione  a
          livello locale o periferico). - 1. Le amministrazioni e gli
          enti con circoscrizione amministrativa,  anche  periferica,
          compresa in  quella  di  competenza  di  una  sola  sezione
          circoscrizionale per l'impiego, inoltrano  direttamente  al
          centro medesimo la richiesta di avviamento a  selezione  di
          un numero  di  lavoratori  pari  al  doppio  dei  posti  da
          ricoprire, con l'indicazione del titolo  di  studio,  della
          qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento  e  del
          livello  retributivo.  La  sezione   circoscrizionale   per
          l'impiego,  entro  dieci  giorni  dalla   ricezione   della
          richiesta,  salvo  eccezionale  e   motivato   impedimento,
          procede ad avviare a  selezione  i  lavoratori  nel  numero
          richiesto secondo l'ordine di  graduatoria  degli  iscritti
          aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa. 
                2. Le amministrazioni e gli enti  con  circoscrizione
          amministrativa, anche periferica,  compresa  in  quelle  di
          competenza di piu' sezioni circoscrizionali per  l'impiego,
          inoltrano a ciascuno di detti centri richiesta di un numero
          di lavoratori pari al doppio dei  posti  da  ricoprire.  La
          richiesta   deve   essere   trasmessa   anche   all'ufficio
          provinciale del lavoro e  della  massima  occupazione,  nel
          caso in cui siano  interessate  piu'  circoscrizioni  della
          stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e
          della  massima  occupazione,  nel   caso   in   cui   siano
          interessate circoscrizioni  di  province  diverse,  perche'
          formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni
          circoscrizionali interessate,  apposita  graduatoria  unica
          integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime
          secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La
          graduatoria unica e' resa  pubblica  mediante  l'affissione
          all'albo  degli  uffici  e   delle   sezioni   interessate.
          L'ufficio provinciale o  l'ufficio  regionale  del  lavoro,
          entro dieci giorni dalla ricezione della  richiesta,  salvo
          eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad  avviare
          a  selezionare  i   lavoratori   secondo   l'ordine   della
          graduatoria unica in numero corrispondente  al  doppio  dei
          posti da ricoprire. Fino alla  comunicazione  dell'avvenuta
          assunzione i lavoratori gia' avviati  a  selezione  possono
          essere   avviati   a   nuova   selezione    presso    altre
          amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta. 
                3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano
          nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati
          ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678  e
          1014  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.» 
                
                «Art. 27 (Selezione). - 1. Le amministrazioni  e  gli
          enti,   entro   dieci   giorni   dalla   ricezione    delle
          comunicazioni  di  avviamento,  ovvero  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica, entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  delle
          graduatorie integrali, debbono convocare  i  candidati  per
          sottoporli alle prove di idoneita', rispettivamente secondo
          l'ordine  di  avviamento  e   di   graduatoria   integrata,
          indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. 
                2. La selezione consiste nello svolgimento  di  prove
          pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni  lavorative
          i cui contenuti sono determinati con riferimento  a  quelli
          previsti  nelle  declaratorie  di  area  o  categoria   dei
          comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo
          definito  dalle  singole  amministrazioni  e  comunque  con
          riferimento ai contenuti ed alle modalita' stabilite per le
          prove  di  idoneita'  relative   al   conseguimento   degli
          attestati di professionalita' della regione nel cui  ambito
          ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione,
          ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978,  n.
          845. 
                3.   La   selezione   deve   tendere   ad   accertare
          esclusivamente l'idoneita' del  lavoratore  a  svolgere  le
          relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. 
                4. Alla sostituzione dei lavoratori che  non  abbiano
          risposto alla convocazione o non abbiano superato le  prove
          o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano piu'  in
          possesso dei requisiti richiesti,  si  provvede  fino  alla
          copertura dei posti con  ulteriori  avviamenti  effettuati,
          secondo  l'ordine  della  stessa  graduatoria  vigente   al
          momento della richiesta, in seguito alla  comunicazione  da
          parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento. 
                5. Le  operazioni  di  selezione,  sono,  a  pena  di
          nullita', pubbliche e  sono  precedute  dall'affissione  di
          apposito avviso all'albo dell'amministrazione o  dell'ente.
          A tutte le operazioni provvede la stessa commissione,  fino
          alla completa copertura dei posti complessivamente indicati
          nella richiesta di avviamento o nel  bando  di  offerta  di
          lavoro.» 
                «Art. 31  (Graduatorie).  -  1.  Le  graduatorie  dei
          lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono
          formate dalle direzioni provinciali del lavoro  -  servizio
          politiche del  lavoro  secondo  i  criteri  ed  i  punteggi
          previsti nella tabella allegata. 
                2.  Le  graduatorie  hanno  validita'  annuale,  sono
          formate  dalle  direzioni  provinciali   del   lavoro   con
          riferimento alla data del 31 dicembre  di  ciascun  anno  e
          pubblicate entro il 31  marzo  dell'anno  successivo.  Fino
          alla data della pubblicazione continuano ad  applicarsi  le
          graduatorie dell'anno precedente. 
                3. I criteri ed i punteggi per  la  formazione  delle
          graduatorie di cui  al  presente  articolo  possono  essere
          modificati con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          funzione  pubblica.  Le  modifiche  hanno   effetto   sulla
          formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo
          a quello dell'adozione del decreto di modifica. 
                4. Il centro per l'impiego dispone  la  cancellazione
          dagli   elenchi   del   lavoratore   nei   casi    previsti
          dall'articolo 10, comma 6, della legge 12  marzo  1999,  n.
          68.» 
                «Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Le richieste
          di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici,
          anche a carattere  nazionale  e  regionale,  devono  essere
          rivolte alla direzione provinciale del  lavoro  -  servizio
          politiche del lavoro competente nella sede presso la  quale
          il lavoratore dovra' prestare servizio. Tali richieste sono
          rese pubbliche mediante le modalita' di cui all'articolo 4,
          comma 7, del presente regolamento. 
                2.  Le   direzioni   provinciali   del   lavoro,   in
          conformita'  alla  disciplina  attuativa  dell'articolo  16
          della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile,
          avviano   i   soggetti   aventi    titolo    all'assunzione
          obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a
          svolgere le mansioni, secondo l'ordine  di  graduatoria  di
          ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire. 
                3.  Le  prove  selettive  devono  essere   espletate,
          dall'amministrazione    o    ente    interessati,     entro
          quarantacinque giorni dalla data di avviamento a  selezione
          ed  il  loro  esito  deve  essere  comunicato  anche   alla
          direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni  dalla
          conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere  avviato
          ad altra  selezione  soltanto  dopo  che  e'  trascorso  il
          suddetto  periodo  di  cinquanta  giorni,   anche   se   la
          precedente selezione non e' stata ancora espletata. 
                4. Le prove non comportano valutazione comparativa  e
          sono preordinate ad accertare  l'idoneita'  a  svolgere  le
          mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 
                5.  In  mancanza  di   iscritti   appartenenti   alla
          categoria richiesta, la direzione provinciale  del  lavoro,
          d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia  a
          selezione  proporzionalmente   i   riservatari   di   altre
          categorie. 
                6. Qualora non vi siano iscritti  in  possesso  della
          professionalita' richiesta, la  direzione  provinciale  del
          lavoro  concorda  con  l'ente  interessato  l'avviamento  a
          selezione   di   lavoratori   in   possesso   di    diverse
          professionalita' di livello corrispondente. 
                7. La visita  di  controllo  della  permanenza  dello
          stato invalidante di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 di cui all'articolo
          1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  deve  essere
          richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico
          interessati,  prima  di   procedere   all'assunzione,   nei
          confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia  il
          tipo e il  grado  di  invalidita'.  Copia  del  certificato
          sanitario deve essere trasmessa entro  trenta  giorni  alla
          direzione provinciale del lavoro - servizio  politiche  del
          lavoro(76)   a   cura   dell'ente    che    ha    richiesto
          l'accertamento.».